Lo sportello online anticontraffazione è un prezioso supporto per avere informazioni sulla tutela dei brevetti e non solo.
Per poter validamente usufruire e quindi poter invocare le diverse forme di tutela riconosciute ai titolari di marchi, modelli e brevetti, è necessario provvedere al loro preventivo deposito, al fine di ottenerne la registrazione, quale presupposto per potersi immediatamente tutelare nei confronti di soggetti terzi che pongono in essere comportamenti o azioni lesive di un valido diritto di privativa.
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FAQ
Cos’è un marchio ?
Il marchio il segno distintivo costituito da parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma, tonalità cromatiche, utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti e servizi rispetto a quelli offerti da altre imprese che operano nel medesimo settore merceologico.
Quali sono i requisiti per ottenerne la registrazione ?
Chiunque intende procedere con il deposito di una domanda di marchio, deve preventivamente assicurarsi che lo stesso sia dotato dei seguenti requisiti:
- capacità distintiva: idoneità nel distinguere il proprio prodotto/servizio da quelli altrui;
- novità: non deve essere già depositato e usato in precedenza da altri soggetti per prodotti o servizi identici o affini;
- liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Quale ambito di tutela è riconosciuta al marchio registrato ?
Il marchio depositato ha una validità limitata all’ambito territoriale nel quale è stato validamente registrato. In altre parole è possibile depositare:
- un marchio nazionale o nazionale estero, la cui tutela è valida unicamente all’interno dello stato ove è avvenuto il deposito;
- un marchio comunitario, la cui tutela è valida per tutti i paesi dell’Unione Europea;
- un marchio internazionale, la cui tutela è valida per tutti i paesi (circa 80 aderenti ai sensi delle Convenzioni sul Marchio Internazionale – Accordo e Protocollo di Madrid) designati all’atto del deposito.
Quanto dura la tutela di un marchio ?
La registrazione del marchio ha una durata di dieci anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabile allo scadere di ogni decennio, senza alcuna limitazione temporale.
E il marchio di fatto ?
Contrariamente a quello registrato, che inizia la sua vita mediante il deposito di una domanda di marchio presso il competente ufficio, il marchio di fatto consiste in quel segno distintivo utilizzato da suo titolare senza alcuna registrazione preventiva. Tale marchio viene considerato debole in quanto privo della presunzione di validità riconosciuta al marchio registrato, con conseguente necessità, in capo al titolare del marchio di fatto, di dover provare, nell’ipotesi di violazione del segno distintivo di fatto da parte di terzi soggetti, l’effettivo e precedente utilizzo della dicitura in contestazione.
Che cosa si intende per modello o disegno ?
L’insieme di quegli elementi decorativi, estetici e di forma (purché non ricadenti sotto l’egida del marchio tridimensionale) che un prodotto può avere, tali da conferire allo stesso, in forza di uno sforzo creativo, un particolare pregio a livello estetico identificativo, nella mente del consumatore, di una determinata azienda.
Quale ambito di tutela è riconosciuto al modello registrato ?
Con il deposito di una domanda, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento del modello/disegno per un periodo di 5 anni rinnovabili fino a un massimo di 25 anni. È possibile tutelare gli elementi decorativi sia a livello nazionale (mediante tante singole domande quanti sono gli stati di intereresse), che a livello comunitario (mediante un’unica registrazione valida per tutti i 27 paesi della Comunità Europea mediante un unico deposito). Parimenti è possibile procedere con il deposito di una domanda a livello internazionale, attraverso la rivendicazione degli stati di interesse.
Il deposito di una domanda conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzo del modello o design, contestualmente vietando a terzi soggetti (concorrenti) la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di quei prodotti che non siano in grado di produrre nell’utilizzatore, quanto alle forme, una differente impressione rispetto a quello registrato.
Quale tutela è riconosciuta al modello o disegno non registrato ?
I titolari di modelli non registrati potranno, per un periodo limitato ai tre anni successivi alla data di prima presentazione o esposizione al pubblico, opporsi all’utilizzo di un disegno da parte di un terzo soggetto, a condizione che trattasi di un modello identico e non simile. Sarà comunque necessario, non essendo in possesso di un documento che con certezza individui la data del deposito, precostituirsi le prove del primo utilizzo o della prima esposizione al pubblico al fine di poter prontamente contrastare fenomeni usurpativi. La data della prima presentazione al pubblico, infine, costituisce un ulteriore elemento di fondamentale importanza per procedere con il deposito di una domanda per modello o per design rivendicando il momento della prima esposizione.
Cosa posso proteggere con un brevetto ?
Sono brevettabili quelle invenzioni che costituiscono la soluzione di un problema tecnico non risolto fino al quel momento. Non tutti i trovati, le idee, i procedimenti possono essere oggetto di brevetto bensì solamente quelli che al momento del deposito della domanda presentano le seguenti caratteristiche:
- novità, nel senso di non essere già nota nello stato della tecnica;
- attività inventiva, ovvero l’idea non deve essere ovvia per un tecnico del settore;
- suscettibile di applicazione industriale, consistente nella sua possibile fabbricazione e riproduzione in ambito industriale;
- liceità, nel senso di non essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Accanto alle invenzioni industriali, è possibile annoverare sotto la definizione di brevetto, i c.d. modelli di utilità, atti a conferire a prodotti già noti una maggiore comodità di impiego ovvero una migliore efficacia.
Quanto dura un brevetto ?
Nell’ambito dei brevetti possiamo distinguere le invenzioni industriali, la cui validità ha una durata di 20 anni della data di deposito, e i modelli di utilità, la cui validità è limitata a 10 anni.
Tale durata può venire tuttavia meno anzitempo qualora non vengano pagate le tasse annuali, il brevetto venga revocato a seguito dell’instaurazione di una procedura di opposizione ovvero il brevetto venga giudizialmente dichiarato nullo ed infine nell’ipotesi di rinuncia da parte del suo titolare a farne un uso esclusivo.
MADE IN ITALY
Se molto è stato scritto sul valore del marchio quale fattore chiave di successo dell’impresa, ancora da approfondire è il concetto del valore del Paese di origine dei prodotti. In particolare il “Made in Italy” è considerato un valore aggiunto tanto che moltissimi sono i procedimenti penali pendenti a tutela delle false o fallaci indicazioni d’origine.
Per maggior chiarezza di seguito alcune tra le domande più frequenti relative all’apposizione sui prodotti della denominazione “Made in Italy”.
Quando è possibile utilizzare le diciture “prodotto 100% italiano”, “100% Made in Italy”ed altre similari ?
La Legge 166/09 stabilisce che tali espressioni possono essere utilizzate esclusivamente laddove tutte le fasi produttive (disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento) siano compiute esclusivamente in Italia.
A seguito dell’introduzione della Legge 166/09 è lecito l’utilizzo della dicitura “Made in Italy” su prodotti non realizzati interamente in Italia ?
L’uso della dicitura “Made in Italy” su prodotti non realizzati interamente in Italia resta valida nei limiti in cui i prodotti stessi siano classificabili come originari dell’Italia ai sensi del Codice Doganale Europeo (ultima lavorazione sostanziale effettuata in Italia).
Cosa si intende per fallace indicazione di provenienza e cosa per falsa indicazione di provenienza ?
Mentre la falsa indicazione si concretizza con l’utilizzo dell’espressione “Made in Italy” su prodotti non originari dell’Italia, la fallace indicazione allude invece all’utilizzo di segni, figure, marchi aziendali o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.
Si configura la falsa indicazione anche se viene specificato accanto, alla dicitura Made in Italy, che il prodotto è realizzato all’estero ?
Se viene utilizzata la dicitura “Made in Italy” su prodotti non originari dell’Italia, si configura la fattispecie della falsa indicazione indipendentemente e prescindendo dall’eventuale utilizzo di altre diciture dalla quali risulti l’effettiva origine estera del prodotto.
Si configura la fallace indicazione se viene specificato, accanto all’utilizzo di un marchio aziendale che possa indurre in errore il consumatore circa l’origine non italiana del prodotto, che lo stesso è realizzato all’estero ?
In tal caso non si configura la fattispecie della fallace indicazione se il prodotto è accompagnato:
- Da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento sull’effettiva origine del prodotto;
- Da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che a sua cura verranno rese in fase di commercializzazione sull’effettiva origine estera del prodotto.
Quali sono le sanzioni previste a tutela del “Made in Italy” ?
False indicazioni:
L’utilizzo di indicazioni di origine dalle quali sia desumibile che il prodotto sia stato realizzato interamente in Italia sono punite con le pene previste dall’art. 517 C.P. (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro), aumentate di un terzo.
Le false indicazioni di origine sono punite sempre con le pene previste dall’art. 517 C.P. senza alcun aumento.
Le fallaci indicazioni, generalmente sanzionate anch’esse con l’applicazione dell’art. 517 C.P., trovano una specifica fattispecie, ossia quella dell’uso decettivo del marchio aziendale (marchio di per sé idoneo a indurre il consumatore in errore circa l’origine italiana del prodotto) punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000 (art. 16 Legge 166 del 20 novembre 2009).
È possibile la sanatoria delle condotte punite dall’art. 517 C.P. ovvero dall’art. 16 della Legge 166/2009 ?
Le false indicazioni possono essere sanate sul piano amministrativo attraverso l’asportazione della stampigliatura “Made in Italy” (regolarizzazione amministrativa).
Quanto alle fallaci indicazioni anch’esse potranno essere sanate sul piano amministrativo attraverso l’asportazione, a cura e spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.
In entrambi i casi il procedimento penale a carico del responsabile aziendale prosegue sino alla definizione dello stesso (richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio).
Quali sono le novità introdotte dalla Legge Reguzzoni –Versace ? (Legge n. 55 del 8 aprile 2010)
Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, la nuova Legge istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
Quali sono le sanzioni previste dalla nuova Legge ?
Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge 55/2010 è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 con conseguente sequestro e confisca della merce.
Se il reato è stato commesso da un’impresa la sanzione andrà da euro 30.000 a euro 70.000, mentre la reiterazione della violazione comporterà la sospensione dell’attività dell’ impresa da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
Nell’ipotesi di reiterazione del reato o nel caso in cui quest’ultimo sia commesso da un’associazione è prevista l’applicazione di una sanzione penale:
- Reclusione da uno a tre anni;
- Reclusione da tre a sette anni qualora il reati vengano commessi tramite apposita organizzazione.
Da ultimo, il Pubblico ufficiale che ometta i controlli sulle merci imposti dalla nuova normativa sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa sino a 30.000 euro.
Quando sarà applicabile la nuova Legge ?
L’entrata in vigore delle disposizioni di cui hai punti precedenti era prevista per il 1° ottobre 2010, applicazione slittata a data da definirsi a causa della mancanza dell’emanazione delle norme attuative previste.